Bando del VI Concorso a tema
«Eguaglianza negata e diritto alla differenza»

La declinazione dell'art. 3 Cost. comunemente invalsa, nella letteratura e nella giurisprudenza costituzionali, privilegia l'eguaglianza come principio, espressione del canone generale di ragionevolezza e coerenza dell'ordinamento. Spesso resta invece sotto traccia l'eguaglianza come diritto, nel suo originario significato di divieto, nel godimento delle libertà e nel trattamento giuridico, di qualsiasi discriminazione per ragioni «di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il tema che si propone si apre su due versanti opposti del "diritto all'eguaglianza": da un lato, il diritto a non essere discriminati, di non subire riduzioni del proprio status; dall'altro il diritto alla differenza, all'affermazione della propria identità.

A) Sul primo versante si possono sviluppare sia temi tratti dalla storia costituzionale che dalla cronaca attuale. Sono appena trascorsi 70 anni dalla promulgazione delle cd. leggi per la difesa della razza. Come l'indagine storiografica ha dimostrato, nel Regno d'Italia la legislazione antiebraica, applicata con rigidità e nella sua pressoché totalità, fu fenomeno non improvviso, saldamente radicato, addirittura imperniato su un (inesistente) concetto biologico di razza. La successiva legislazione risarcitoria, varata a partire dal 1944, solo parzialmente ha conseguito risultati adeguati, anche in ragione di interpretazioni restrittive da parte dell'amministrazione, non sufficientemente contrastate in sede giurisprudenziale né corrette in sede parlamentare. Largamente inesplorato, sotto il profilo strettamente giuridico, è inoltre il parallelo capitolo delle disposizioni legislative relative al cd. razzismo coloniale di Stato (regio decreto legge n. 880 del 1937, legge n. 1004 del 1939, legge n. 822 del 1940), discriminatorie nei confronti dei sudditi di colore, dei nativi dell'Africa italiana e dei meticci. Passando all'attualità, nella cronaca costituzionale non mancano proposte e talvolta misure giuridiche approvate per via legislativa o amministrativa che suscitano preoccupazione da parte di organi sovranazionali, critiche di vasti settori della dottrina e, in alcuni casi, impugnazioni davanti alla Corte costituzionale. Il loro comune denominatore - secondo le contestazioni mosse - consisterebbe nel rappresentare trattamenti differenziati per status. Gli esempi non mancano: dalla riforma penale della recidiva alla mancata introduzione del reato (istigatorio o commissivo) di atti discriminatori per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; dalla motivazione culturale della commissione di un reato come causa d'inasprimento della relativa sanzione (è il caso del delitto di mutilazione genitale femminile) alla cd. aggravante penale di clandestinità; per non dire di alcune scelte in materia di politica migratoria, e di talune ordinanze sindacali in materia di sicurezza e decoro urbani. Ma certo questo non è un catalogo esaustivo. Come la storia, così anche la cronaca costituzionale testimonia davvero l'esistenza di pratiche discriminatorie? Oppure si tratta di una percezione enfatizzata, dunque fuorviante, del contesto ordinamentale? Le scelte normative, le conseguenti prassi applicative e interpretazioni giurisprudenziali, giustificano l'allarme di una lesione del nucleo duro dell'art. 3 Cost.? O, invece, siamo in presenza - caso per caso - di misure normative e di scelte applicative giuridicamente razionali e costituzionalmente compatibili? L'invito è ad affrontare il problema dell'eguaglianza come regola costituzionale attraverso gli strumenti del diritto positivo, volendo anche in prospettiva comparata.

B) Sul secondo versante, per importanti filoni di ricerca le tradizioni del costituzionalismo occidentale basate sui diritti "eguali", in quanto legati alla natura dell'uomo, alla eguale dignità che compete a ciascun individuo, non sono affatto soddisfacenti. Due le ragioni della critica: 1) perché il costituzionalismo liberale non è "neutro", ma legato ai valori della cultura occidentale (ed anzi lo stesso principio di laicità non sarebbe neutro perché frutto maturo del cristianesimo) ; 2) perché trascura l'originalità di ciascun individuo, la cui identità è costruita dall'appartenenza a determinate

comunità, dalle relazioni sociali che intreccia con il proprio ambiente culturale, dal "riconoscimento" delle proprie culture. Secondo questa impostazione il problema non è quindi il riconoscimento o la costruzione di posizioni di "eguaglianza", ma il riconoscimento delle "differenze", non il riconoscimento di "diritti eguali", ma del "diritto alla differenza" (di genere, di cultura, di costumi ecc.). Il divieto delle discriminazioni, seppure necessario, non sarebbe però sufficiente, perché bisogna riconoscere e, addirittura, in alcune posizioni più radicali, "coltivare" le differenze. Non più diritti, che prescindono dalle differenze, per un cittadino "neutro", ma "diritti delle differenze" per individui "situati". I saggi inviati dovrebbero esaminare tali orientamenti e valutarne le conseguenze sia in ordine alla "generalità ed astrattezza" delle normative, sia in ordine alla "rappresentanza politica" come rappresentanza generale (sia della rappresentanza di genere che delle rappresentanza dei vari gruppi nelle società multiculturali) , sia in ordine allo stesso principio di eguaglianza e all'esigenza di tutelare anche nelle comunità etnicamente o culturalmente "chiuse" i diritti fondamentali degli individui. La Direzione di Quaderni costituzionali invita dunque a inviare riflessioni che si dispongano lungo questo asse "diritto all'eguaglianza - diritto alla differenza", sviluppandone le prospettive storiche, quelle teoriche e quelle più strettamente giuridiche, anche legate a questioni o episodi specifici. Particolare apprezzamento sarà espresso per

i contributi che riusciranno a coniugare l'impegno teorico con l'impiego degli strumenti tipici dell'analisi costituzionalistica. I saggi dovranno pervenire nella versione definitiva entro il 30 aprile 2010 sotto forma di file di word, inviandoli all'attenzione di Diletta Tega, al seguente indirizzo di posta elettronica: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo .  Per essere ammessi alla selezione i contributi dovranno essere originali e non superare il limite delle 60.000 battute, spazi e note incluse. I contributi inviati saranno sottoposti a una lettura anonima. Nei limiti dello spazio a disposizione della Rivista i migliori contributi verranno pubblicati in un apposito fascicolo. Al vincitore del concorso l'editore assegnerà una somma complessiva di 500,00 euro (da utilizzarsi per l'acquisto di volumi del catalogo "Il Mulino") e l'accensione di un abbonamento annuale a tre riviste della medesima casa editrice. I contributi che eccedono le 60.000 battute e quelli non selezionati per la pubblicazione verranno restituiti agli Autori.

 
 
     
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