Requisiti di ‘onorabilità’ per l’accesso a bandi pubblici e altri meri ‘effetti della condanna penale’, anche non definitiva: la Consulta fa chiarezza. (Nota a C. cost. 4 dicembre 2019, n. 248, pres. Lattanzi, est. Viganò) – A. Galluccio

Con la sentenza che qui si annota, la Corte costituzionale prende posizione su due problemi di rilevante interesse, tanto per il legislatore regionale quanto per quello nazionale:

  1. la possibilità di inserire fra i requisiti ‘negativi’ per l’accesso a un finanziamento pubblico l’assenza di condanne per un novero più o meno ampio di delitti (generalmente, ma non esclusivamente, delitti contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio mediante frode);
  2. la facoltà di fare riferimento, quale criterio discretivo, non solo a sentenze già passate in giudicato, ma anche a provvedimenti che – pur contenendo un compiuto accertamento della responsabilità penale dell’imputato – non abbiano le caratteristiche della condanna definitiva (tipicamente, sentenze di primo o di secondo grado).

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