Il ritardo dei pagamenti della PA: una disciplina a tutela della concorrenza – I. De Cesare

Nella decisione in commento la Corte costituzionale si è pronunciata su diverse questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale delle regioni Lazio e Sicilia nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, avverso l’art. 1,commi 857 (tutte le ricorrenti), 859, 862, 863 (la regione Sicilia), 865 e 866 (la regione Lazio nonché entrambe le province autonome), l. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Tutte le disposizioni impugnate riguardano istituti volti ad incidere sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali delle Pubbliche amministrazioni (PA). Diversi i profili di illegittimità eccepiti dalle ricorrenti,alcuni comuni. In generale, in tutti i ricorsi si lamenta anzitutto la lesione diretta del riparto di competenze legislative di cui all’art. 117 Cost., nonché la violazione degli artt. 3, 97, 118, 119 e 120 Cost., ridondando dunque sulle competenze regionali e delle province autonome.

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