L’amministrazione della giustizia nel sistema dei rapporti fra Csm, Ministro e Parlamento – G. Verde
Il Titolo IV Parte Seconda della Costituzione ha previsto che i provvedimenti relativi allo status giuridico dei magistrati ordinari si sottraggano alla competenza del Ministro della giustizia e siano rimessi alle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. Così il Csm, seppur formalmente presente nell’esperienza prerepubblicana, esce dall’orbita dell’influenza dell’esecutivo ed è chiamato ad esercitare funzioni significative per l’ordinamento giudiziario.