La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra unitarietà e differenziazione – G. Scaccia, C. D’Orazi

La Costituzione italiana menziona l’oggetto «salute» negli artt. 32 e 117. Il primo impegna la Repubblica a tutelare la salute «come fondamentale diritto  dell’individuo e interesse della collettività» e a garantire cure gratuite agli indigenti, vietando trattamenti sanitari obbligatori non disposti per legge, con il limite generale del rispetto della persona umana. L’art. 117 annovera la «tutela della salute» fra le materie di potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni: riserva dunque allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, lasciando alle Regioni l’individuazione della concreta disciplina di dettaglio. La salvaguardia del diritto alla salute viene peraltro in rilievo anche nell’ambito di ulteriori due titoli di competenza legislativa, e segnatamente la «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lett. q), riservata alla legislazione esclusiva dello Stato e la
«protezione civile», assegnata alla competenza concorrente.

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