Corte costituzionale e doppia pregiudizialità: la priorità del giudizio incidentale oltre la Carta dei diritti? – G. Scaccia
L’indirizzo interpretativo inaugurato dalla sentenza n. 269 del 2017, con cui la Corte costituzionale, nelle questioni doppiamente pregiudiziali, ha rivendicato la priorità del giudizio costituzionale rispetto al rinvio alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, era destinato ad entrare in collisione con il principio della diretta applicazione della Carta di Nizza. Riconosciuto a quest’ultima «contenuto di impronta tipicamente costituzionale»; e qualificata dunque la Carta, in un’ottica assiologico-sostanziale, come una “Costituzione” concorrente e potenzialmente alternativa a quella nazionale, era infatti inevitabile che la potenzialità della CDFUE di dispiegare efficacia diretta ponesse problemi di convivenza con il sindacato accentrato di costituzionalità, che esclude, in principio, la diretta applicazione giudiziale delle norme di rango costituzionale. In questi termini, ed entro questi confini applicativi, la novità introdotta dalla Consulta poteva trovare valide ragioni giustificatrici nella duplice esigenza di vigilare sulle condizioni alle quali, in un sistema di sindacato accentrato, il giudice comune esercita il potere di disapplicazione della legge e di reagire all’oggettiva (e in parte autoprodotta) marginalizzazione del giudice costituzionale dai circuiti più dinamici di elaborazione pretoria dei diritti.