Imprese di informazione locale: la Corte afferma la legittimità dell’esclusione dai finanziamenti pubblici anche in caso di condanne non definitive – V. Pupo
La sent. n. 248/2019 della Corte costituzionale ha chiuso, con una declaratoria di non fondatezza,un giudizio in via principale in cui il Governo aveva impugnato una disposizione della legge della regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dei finanziamenti alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale. Si tratta, nello specifico, della disposizione di cui all’art. 6, co. 4, lett. e), che stabilisce l’esclusione dall’attribuzione del sostegno economico regionale di quelle imprese «i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale».