L’imparzialità del giudice nel procedimento di prevenzione. Brevi note a partire da Corte EDU, Ismailaj e altri c. Albania, sent. 8 luglio 2025 – R. Rudoni
Con la sentenza Ismailaj e altri c. Albania la Corte europea dei diritti umani è tornata ad affrontare la questione, particolarmente delicata, della carenza di imparzialità del giudice di prevenzione derivante da precedenti valutazioni potenzialmente pregiudicanti espresse in altro procedimento. La pronuncia si inserisce nel solco di approdi giurisprudenziali oramai dotati di una certa consistenza, sia in relazione al campo di applicazione di tale garanzia convenzionale, essendone assodata l’operatività sotto il versante civilistico rispetto ai procedimenti di prevenzione, sia – nel merito – con riguardo al criterio oggettivo per valutare il difetto di imparzialità, i cui contorni invero sono stati progressivamente affinati. Sebbene le premesse interpretative su cui si fonda la sentenza non introducano elementi innovativi, appare comunque meritevole di attenzione la concreta implementazione dell’objective test svolta nella stessa, in considerazione della peculiare vicenda processuale all’origine del ricorso.
