La legge apre l’amministrazione condivisa agli enti religiosi oratoriali (non appartenenti al Terzo settore) – E. Rossi
Il presente contributo intende affrontare un piccolo tema – se vogliamo marginale – che riguarda l’allargamento a soggetti collettivi che hanno una connotazione religiosa di procedure pensate per definire le modalità di relazione progettuale tra pubbliche amministrazioni ed enti privati aventi determinate caratteristiche: la specifica natura di enti cui si riferisce la novella legislativa di cui subito si dirà richiama un tema di più ampia portata, quale quello della laicità dello Stato. Un tema – è quasi superfluo ricordarlo – che è stato ampiamente e in profondità indagato dall’amico Salvatore Prisco, cui queste riflessioni sono dedicate. In uno dei suoi interventi in argomento, egli definisce la laicità come un oggetto “tuttora misterioso e inafferrabile, ad onta delle biblioteche che al riguardo sono state riempite”, ma che al contempo “investe in modo centrale e diretto l’intimo sentire e l’esperienza intellettuale di ciascuno”. E che proprio per questo deve essere attentamente colto e valorizzato dal legislatore, con l’attenzione necessaria a favorire l’apporto delle diverse idee e dei diversificati interessi presenti nel contesto sociale, ma anche delle varie realtà organizzative che di tali idee ed interesse sono espressione. Per questo ho ritenuto che un tema tutto sommato circoscritto come quello che vado ad affrontare meriti specifica attenzione, quale sintomo di un legislatore che talvolta si dimostra poco attento alle ripercussioni di carattere generale di scelte che, seppur ispirate da intenti non commendevoli, possono tuttavia produrre effetti di rilievo su assetti in via di (precario) consolidamento.
